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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari è dislocata su due sedi:

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Deposito Atti per Privati

Ove eccezionali ragioni impongano il deposito in formato cartaceo dell’atto (es., disservizio della rete, urgenza del provvedere, particolare natura del documento, …) prego munirsi, al momento della consegna dell’atto, di una sua copia in formato PDF (realizzata con le modalità di cui sopra) da consegnare al personale di Segreteria.

Per la consegna in formato cartaceo, tenuto conto delle predette esigenze di speditezza delle attività di segreteria, prego osservare le seguenti indicazioni:

  • È ammesso solo il deposito di documenti in fogli di formato A4 (salvo che la tipologia del documento imponga formati diversi);
  • È vietato l’utilizzo di spillature, collanti, rilegature che possano rallentare le attività di scannerizzazione del documento (uso di fogli in plastica per raccoglitori, post it o segnalibri, cartelline di vario genere, …); in caso di atti composti da più pagine, è ammesso l’utilizzo di graffette ovvero di fogli A3 per la raccolta ordinata delle pagine.

DENUNCE, MEMORIE, ISTANZE VIA PEO O PEC

La Circolare 204354 in data 11.11.2016 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale precisa che, relativamente alle denunce spedite da indirizzi di posta elettronica di privati anche certificati non soccorrono norme espressamente derogatorie delle forme previste dall'art. 333 c. 2 c.p.p. per il quale la denuncia scritta deve essere' presentata personalmente dal denunciante o dal suo procuratore speciale e sottoscritta dal presentatore. Neppure le disposizioni del d. lvo 7 marzo 2005. n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) sanciscono l'equipollenza di detta forma di trasmissione e quella prescritta dalla norma del codice Quanto detto conduce ad escludere la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'ufficio di Procura ricevente ". Né può argomentarsi in senso contrario che la iscrizione sia ammessa traendo argomento dalla legge 7.3.2005 n. 82 (codice della amministrazione digitale) che equipara la trasmissione digitale a quella del codice, perché l'art. 47 limita la equiparazione ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni e l'art. 51, c. I del DL 112 del 2008 , convertito con legge 133 del 2008, la ammette per le ,notificazioni, pertanto, le denunce da parte di privati cittadini pervenute a mezzo posta elettronica, anche certificata, saranno restituite al mittente, stesso mezzo, accompagnate dal seguente messaggio: "Si restituisce in quanto la modalità di presentazione della denuncia non è conforme alle norme vigenti: la stessa, pertanto, non verrà né esaminata né iscritta da questo Ufficio".

Allegati

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