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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari è dislocata su due sedi:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari è dislocata su due sedi:

Deposito Atti per Avvocati

Ai sensi dell’art. 87, comma 6 bis, Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nonché dell’art. 1 DM 4 luglio 2023 il deposito di:

  • memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;
  • opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale,
  • denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale
  • Ricusazione del giudice (articoli 37 e 38 c.p.p.)
  • Richiesta di rirnessione del processo (art. 46 c.p.p.)
  • Richiesta di trasmissione degli atti a un dierso pubblico ministero (art. 54-quater c.p.p.)
  • Ano di costituzione di parte civile (articoli 76.78 c.p.p.)
  • Istanza di esclusione della parte civile (art. 80 c.p.p.)
  • Istanza di citazione del responsabile civile (art. 83 c.p.p.)
  • Atto di costituzione del responsabile civile (art. 84 c.p.p.)
  • Atto di intervento del responsabile civile (ari. S5 c.p.p.)
  • Istanza di esclusione del responsabile civile (art. 86 c.p.p.)
  • Atto di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 c.p.p.)
  • Istanza di esclusione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 c.p.p.)
  • Istanza di citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89. comma I c.p.p.)
  • Nomina difensore di fiducia (art. 96 c.p.p.)
  • Nomina del sostituto del difensore (art. 102 c.p.p.)
  • Non accettazione. rinuncia o revoca del difensore (art. 107 c.p.p.)
  • Istanza di rilascio copie, estratti e certificati (art. 116 c.p.p.)
  • Memorie e richieste scritte (articoli 121 e 367 c.p.p.)
  • Procura speciale (art. 122 c.p.p.)
  • Istanza di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.)
  • Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto (art. 162 c.p.p.)
  • Comunicazione di mancata accettazione della dorniciliazione (art. 162. comma 4-bis c.p.p.)
  • Richiesta per la restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.)
  • Ricusazione del perito (art. 223 c.p.p.)
  • Nomina del consulente tecnico di parte (articoli 225. 233 c.p.p.)
  • Memorie del consulente tecnico (art. 233 c.p.p.)
  • Richiesta di autorizzazione all'intervento del consulente di parte (art. 233, comma I-bis c.p.p.)
  • Opposizione al decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione del consulente tecnico (art. 233,comma I-bis c.p.p.)
  • Opposizione al decreto di perquisizione del pubblico ministero (art. 252-bis. comma I c.p.p.)
  • Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo o probatorio (articoli 257, 322, 324 c.p.p.)
  • Opposizione di segreto professionale o d'ufficio (art. 256, comma 1,2 c.p.p.)
  • Richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 262 c.p.p.)
  • Opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta (art. 263, comma 5 c.p.p.)
  • Istanza di esame degli atti e di ascolto delle registrazioni o di cognizione dei flussi di comunicazioni (art. 268. comma 6 c.p.p.)
  • Richiesta di copia e trascrizione degli esiti delle intercettazioni (art. 268. comma 8 c.p.p.)
  • Richiesta di distruzione delle intercettazioni (art. 269. comma 2 c.p.p.)
  • Richiesta di modifica delle modalità esecutive di misura cautelare (art. 279 c.p.p.)
  • Richiesta di sostituzione. revoca o modifica di misura cautelare (art. 299 c.p.p.)
  • Richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 c.p.p.)
  • Appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 c.p.p.)
  • Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 311 c.p.p.)
  • Domanda di riparazione per ingiusta detenzione (articoli 314. 315 c.p.p.)
  • Richiesta di revoca del sequestro preventivo (art. 321, comma 3 c.p.p.)
  • Appello avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (ari. 322-bis c.p.p.)
  • Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.)
  • Denuncia da parte del privato cittadino (art. 333 c.p.p.)
  • Richiesta di informazioni sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato e sullo stato del procedimento (ari. 335 c.p.p.)
  • Richiesta di retrodatazione dell'iscrizione indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater c.p.p.)
  • Notifica del deposito dell'istanza di retrodatazione dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater. comma 6 c.p.p.)
  • Memorie sulla richiesta di retrodatazione dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater. comma 6 c.p.p.)
  • Querela (art. 336 c.p.p.)
  • Rinuncia alla querela (art. 339 c.p.p.)
  • Remissione di querela (art. 340 c.p.p.)
  • Accettazione della remissione di querela (art. 340 c.p.p.)
  • Istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.)
  • Opposizione al decreto di convalida della perquisizione (art. 352. comma 4-bis c.p.p.):
  • Richiesta di sequestro probatorio (art. 368 c.p.p.)
  • Richiesta di incidente probatorio (art. 393 c.p.p.)
  • Richiesta della persona offesa di promuovere incidente probatorio (art. 394 c.p.p.)
  • Deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio (ari. 396 c.p.p.)
  • Deduzioni sull'incidente probatorio (art. 396, comma 1 c.p.p.)
  • Richiesta di autorizzazione alle indagini difensive presso persona detenuta (art. 391-bis, comma 7 c.p.p.)
  • Memorie sulla richiesta di proroga delle indagini (ari. 406. comma 3 c.p.p.)
  • Dichiarazione della persona offesa della volontà di essere informata circa la richiesta di archiviazione (art. 408. comma 2 c.p.p.);
  • Opposizione alla richiesta di archiviazione (ari. 410 c.p.p.)
  • Reclamo avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione (ari. 410-bis. comma 3 c.p.p.);
  • Memorie per il reclamo (art. 410-bis, comma 3 c.p.p.)
  • Richiesta di avocazione al Procuratore generale (art. 413 c.p.p.);
  • Istanza di copia delle intercettazioni indicate nell'elenco depositato dal difensore (art. 415-bis. comma 2-bis c.p.p.)
  • Memorie, documenti e richieste dopo la imtilica dell'avviso di conclusione delle indagini (ari. 415-bis. comma 3 c.p.p.)
  • Richiesta al giudice di ordinare l'assunzione delle determinazioni sull'azione penale a seguito del deposito degli atti di indagine (art. 415-ter, comma 3 c.p.p.)
  • Richiesta al giudice di ordinare l'assunzione delle determinazioni sull'azione penale (ari. 415-bis, comma 5-quater c.p.p.):
  • Richiesta di acquisizione di prove non rinviabili (articoli 420-quinquies, 464-sexies, 467, 598-ter. comma 3,721. comma4 c.p.p.)
  • Richiesta di giudizio abbreviato (articoli 438. 458, 519. 520. 554-ter. 558, comma 8 c.p.p.)
  • Richiesta di applicazione della pena (articoli 444. 447. comma I, 458-bis. 438. comma 5-bis. 519. 520, 554-ter, 558, comma 8 c.p.p.)
  • Richiesta di giudizio immediato (articoli 453, comma 3. 419. comma 5 c.p.p.)
  • Consenso alla richiesta di applicazione della pena (articoli 446. 447 c.p.p.)
  • Richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (art. 459, comma 1-bis e I-ter c.p.p.)
  • Opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 c.p.p.)
  • Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.)
  • Programma di trattamento per la messa alla prova (art. 464-bis. comma 4 c.p.p.)
  • Accettazione della proposta di messa alla prova (articoli 464-ter. I. comma 2 c.p.p.)
  • Memorie della persona offesa sulla proposta di messa alla prova (articoli 464-ter. 1. comma 3 c.p.p.)
  • Istanza di anticipazione o differimento dell'udienza (art. 465 c.p.p.)
  • Lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici (articoli 468 e 555 c.p.p.)
  • Richiesta di proporre impugnazione (art. 572, comma I c.p.p.)
  • Rinuncla all'opposizione al decreto penale di condanna (art. 589 c.p.p.)
  • Rinuncia all'impugnazione (art. 589 c.p.p.)
  • Appello (art. 593 c.p.p.)
  • Appello incidentale (art. 595 c.p.p.)
  • Richiesta di partecipazione all'udienza (art. 598-bis. comma 2 c.p.p.)
  • Concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.)
  • Richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattinientale (art. 603 c.p.p.):
  • Ricorso per cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni c.p.p.
  • Ricorso per cassazione dell'imputato (art. 607 c.p.p.)
  • Richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.)
  • Richiesta di revisione (art. 633 c.p.p.)
  • Esercizio del diritto all'oblio (articoli 64-ter disp. alt. c.p.p.)
  • Domanda di oblazione (articoli 162, 162-bis del codice penale - art. 141 disp. att. c.p.p.)
  • Istanza di ammissione a colloqui (art. 18 legge n. 354/1975)
  • Istanza di ammissione al gratuito patrocinio (ari. 78 d.P.R. n. 11 5/2002)
  • Istanza di liquidazione dell'onorario (art. 82 d.P.R. n. 115/2002)
  • Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio (art. 113 d.P.R. n.115/2002)
  • Istanza di acquisizione dei tabulati (art. 132. comma 3 decreto legislativo n. 196/2003)

avviene esclusivamente mediante deposito nel Portale del processo penale telematico e si intende eseguito (a condizione dell’effettiva accettazione da parte del personale amministrativo competente) al momento del rilascio della relativa ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento (il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza);

Onde consentire una sollecita elaborazione del deposito, si raccomanda di trasmettere la ricevuta di inoltro all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) segreteria.cognomemagistrato.bari@giustizia.it del PM assegnatario del procedimento.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 87, comma 6 quinquies, Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, per gli atti sopra indicati l’invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) non è consentito e non produce alcun effetto di legge;
 

DEPOSITO DI ALTRI ATTI

Con la premessa che, onde consentire una immediata alimentazione del c.d. fascicolo telematico ed una più rapida fruizione dei servizi ad esso collegati, questo ufficio consente l’inoltro mediante PDP anche degli atti descritti al presente punto, il deposito degli atti, documenti e istanze non espressamente elencati è consentito, con valore legale, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in formato PDF della dimensione massima di 15 MB (il deposito degli atti, per essere valido, deve contenere sia nell’oggetto della e-mail di trasmissione sia nell’atto da depositare il numero del registro generale e il nominativo del magistrato assegnatario del procedimento; per i soli atti di dimensione massima superiore a 15 MB sarà consentito il deposito cartaceo previo appuntamento con la segreteria del magistrato assegnatario):

La mail deve contenere i seguenti requisiti:

Per il corretto instradamento del contenuto inoltrato, prego voler osservare le seguenti indicazioni nella redazione della mail o PEC:

  • Il documento cartaceo deve essere scansionato e trasmesso in formato PDF, in bianco e nero e con risoluzione 200x200 DPI; il messaggio trasmesso non deve possedere dimensioni maggiori di 15 MB; in caso di files di grandi dimensioni, è ammesso l’inoltro di più mail contenenti parti dell’unico documento (mail e files da nominare, numerare e organizzare in modo da consentire una rapida e ordinata catalogazione dei contenuti trasmessi);
  • Non è ammessa la scansione mediante riproduzione fotografica (ovvero mediante l’uso delle fotocamere integrate nei comuni tablet e smartphone);
  • Deve essere inoltrato un file per ogni documento (se composto da più allegati, essi formeranno un unico file);
  • Non sono ammessi files di documenti privi di sottoscrizione da parte del loro autore; nel caso di mittente non noto agli atti del procedimento (es., privato in sede di prima denuncia o istante, difensore non ancora nominato, …), il file deve includere copia fronte-retro di valido documento di riconoscimento;
  • eccezionalmente, nel caso di documenti composti da più di 10 pagine, in alternativa alla scansione completa del documento cartaceo, è ammessa la trasmissione di un unico file PDF, composto da una scansione della stampa della pagina del documento contenente la firma autografa e da altre pagine convertite da altro formato;
  • Nel caso di trasmissione di più contenuti, nel corpo della mail di trasmissione occorre inserire un elenco numerato degli atti e documenti trasmessi (in questo caso, in presenza di più files, essi devono essere nominati come lo sono in elenco).
  • Nell’oggetto della mail di trasmissione si prega di inserire:
  • Il numero di procedimento;
  • Il cognome del magistrato assegnatario;
  • La tipologia del documento inoltrato (es., seguito di indagine, relazione di CT, istanza, memoria, documentazione riguardante “...”).
  • Salvo comprovate ragioni di urgenza, non è ammesso l’invio del medesimo documento a più indirizzi. Eccezionalmente, in caso di invio multiplo, prego elencare, nel corpo del messaggio di trasmissione, tutti gli indirizzi di destinazione.

DEPOSITO CARTACEO

Ove eccezionali ragioni impongano il deposito in formato cartaceo dell’atto (es., disservizio della rete, urgenza del provvedere, particolare natura del documento, …) prego munirsi, al momento della consegna dell’atto, di una sua copia in formato PDF (realizzata con le modalità di cui sopra) da consegnare al personale di Segreteria.

Per la consegna in formato cartaceo, tenuto conto delle predette esigenze di speditezza delle attività di segreteria, prego osservare le seguenti indicazioni:

 È ammesso solo il deposito di documenti in fogli di formato A4 (salvo che la tipologia del documento imponga formati diversi);

 È vietato l’utilizzo di spillature, collanti, rilegature che possano rallentare le attività di scannerizzazione del documento (uso di fogli in plastica per raccoglitori, post it o segnalibri, cartelline di vario genere, …); in caso di atti composti da più pagine, è ammesso l’utilizzo di graffette ovvero di fogli A3 per la raccolta ordinata delle pagine.

Allegati

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